Art. 4.
(Scuola dell'infanzia).

      1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.
      2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle

 

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bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, ed assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori.
      3. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema integrato e con la scuola primaria.
      4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la generalizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa e garantiscono a tutte le bambine e a tutti i bambini, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie.